Tutela clienti
Bonus sociale
Bonus elettrico
In attuazione di quanto previsto dal TIBEG (articoli 31.1 dell’ Allegato A della deliberazione 26 settembre 2013 402/13/R/com), le imprese distributrici e i venditori di energia elettrica provvedono a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni sul bonus sociale anche tramite il proprio sito internet, facendo riferimento al seguente schema di informativa.
Bonus sulla fornitura di energia elettrica
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico..
Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.
Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica
Dal 1° gennaio 2007 tutti i clienti domestici del servizio energia elettrica sono liberi di scegliere la società di vendita di gas naturale e il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato un codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di gas naturale precise regole di comportamento.
1. Trasparenza delle proposte contrattuali
Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:
Se il cliente viene contattato per telefono il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.
- identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;
- offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;
- specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l’avvio del servizio;
- indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all’offerta contrattuale proposta.
2. Il contratto
Il contratto deve indicare l’identità e l’indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole:
- tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;
- la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
- le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
- tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;
- come e quando saranno misurati i consumi;
- quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle;
- le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
- i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico;
- come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.
3. Documentazione e diritto di ripensamento
Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto.
Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 14 giorni dalla stipulazione.
Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono) il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 14 giorni dal ricevimento del contratto.
4. Riepilogo
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto:
- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas;
- abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- abbia fornito informazioni chiare su:
– il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
– le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;
– la durata del contratto;
– come e quando saranno misurati i consumi;
– con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;
– i tempi per l’avvio del servizio;
- abbia consegnato una copia scritta del contratto;
- abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall’Autorità e riassunte al punto 2 della presente nota informativa.
Condizioni generali di contratto
Livelli di qualità
I servizi di distribuzione e vendita del gas naturale e dell’energia elettrica sono soggetti alla regolamentazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, con appositi provvedimenti (delibere), impone alle Società che erogano servizi energetici il rispetto di determinati livelli minimi di qualità commerciale – specifici o generali – riguardanti le prestazioni loro richieste dai propri Clienti finali, allacciati alle reti di distribuzione e alimentati in bassa pressione, per quanto riguarda il servizio gas, e in bassa e/o media tensione, per quanto riguarda il servizio energia elettrica.
Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti comporta la corresponsione ai Clienti di indennizzi automatici, differenziati in base alla tipologia di utenza o al ritardo nell’esecuzione della prestazione.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai Clienti, in due tipologie:
– Livelli Specifici di Qualità
– Livelli Generali di Qualità
I “Livelli Specifici di Qualità” sono riferiti alla singola prestazione da garantire al Cliente; sono definiti come tempo massimo entro cui la prestazione deve essere effettuata dalla Società. Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti comporta la corresponsione ai Clienti di indennizzi automatici.
I “Livelli Generali di Qualità” sono riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla Società e sono definiti in percentuale.
I livelli di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale e relativi indennizzi, per il periodo di regolazione 2014-2019, sono stati definiti dall’ARERA con deliberazione 574/2013/R/gas del 12.12.2013 (vedi RQDG allegato A – Tabelle E, F, G, H e L), mentre i livelli di qualità commerciale del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e relativi indennizzi, per il periodo 2016-2023, sono stati definiti dall’ARERA con deliberazione 646/2015/R/eel del 22.12.2015 (vedi TIQE allegato A – Tabelle 13, 14, 15, 16 e 17).
I livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale in vigore, e relativi indennizzi, sono stati definiti dall’ARERA con deliberazione 413/2016/R/com del 21.07.2016 (vedi TIQV allegato A – Tabelle 1, 2, 3 e 4 e art. 19).
Come previsto dall’art. 37 del TIQV, sono di seguito riportate le informazioni relative agli standard specifici e generali di qualità di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto, per ciascuna categoria di clientela, e al grado di rispetto di tali standard, con riferimento all’anno precedente.
Mix Fuel
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, sono riportate di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Safenergia relativa agli anni 2018 e 2019 come di seguito riportato:
Composizione del Mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | ||||
Fonti primarie utilizzate | Anno 2018* | Anno 2019** | Anno 2018* | Anno 2019** | |
---|---|---|---|---|---|
Fonti rinnovabili | 40.80% | 41.51% | 40.80% | 41.51% | |
Carbone | 12.34% | 8.52% | 12.34% | 8.52% | |
Gas naturale | 39.19% | 42.86% | 39.19% | 42.86% | |
Prodotti petroliferi | 0.53% | 0.51% | 0.53% | 0.51% | |
Nucleare | 4.14% | 3.50% | 4.14% | 3.50% | |
Altre fonti | 3.00% | 3.10% | 3.00% | 3.10% |
Il mix energetico medio Nazionale è stato così calcolato: * ANNO 2018 CONSUNTIVO – ** ANNO 2019 PRECONSUNTIVO
Per informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it
Glossario
Con Delibera 500/2013 l’ARERA ha aggiornato il Glossario contenente i principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione.
Oneri fiscali
Stima spesa annua
Aggiornamento, per il I Trimestre 2019, delle tabelle di comparazione relative ai prezzi di fornitura di energia elettrica.
Servizio di conciliazione
Indennizzi automatici
Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici – Deliberazione 67/2013/R/Com e S.m.i.
Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tutte le controparti commerciali, come Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., sono tenute ad informare i propri clienti, sulle tempistiche e le modalità per la costituzione in mora e sugli indennizzi riconosciuti in automatico, nel caso di mancato rispetto del normativa da parte della stessa controparte.
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., in caso di mancato pagamento della fattura, potrà inviarle una comunicazione di costituzione in mora, a decorrere dal 15mo giorno successivo alla scadenza indicata nella fattura stessa.
Tale comunicazione indicherà che, trascorsi 25 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione medesima, in assenza di pagamento, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo ai termini sopra indicati, Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza, ove ne sussistono le condizioni tecniche.
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. è tenuta a corrisponderLe un indennizzo automatico, nella prima fattura utile, nei seguenti casi previsti dalla Deliberazione :
a – La sospensione della fornitura/riduzione di potenza avviene nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora: 30 (trenta) Euro
b – La sospensione della fornitura/riduzione di potenza avviene nonostante il mancato rispetto del termine ultimo minimo di 20 giorni solari entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento: 20 (venti) Euro
c – La sospensione della fornitura/riduzione di potenza avviene nonostante il mancato rispetto del termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione e la data di consegna al vettore postale (o di 5 giorni lavorativi, qualora il termine ultimo minimo di 20 giorni solari di cui sopra sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza fra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi) : 20 (venti) Euro
d – La sospensione della fornitura/riduzione di potenza avviene nonostante il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi che deve intercorrere tra il termine ultimo minimo di 20 giorni sopraindicato entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e la data di richiesta di richiesta di sospensione della fornitura/riduzione di potenza all’impresa distributrice: 20 (venti) Euro